“Perchè pagare qualcuno che non c’è quando serve?”

la domanda più frequente che una famiglia si pone su di un amministratore, è sempre quella: “ma perché devo pagare una persona che quando serve non c’è mai??”. con la nuova normativa entrata in vigore il 18 giugno 2013 il ruolo dell’ amministratore è diventato sì più importante e sempre più responsabilizzato, ma ha dato anche la possibilità ai condomini di “licenziare” perciò revocare l’ incarico per giusta causa l’ amministratore inadempiente. Il nuovo articolo 1129, comma 11, stabilisce che la revoca dell’ amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’ assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio (può anche essere revocato dall’ autorità giudiziaria art. 1131 comma 4). la riforma ha innovato non poco in tema di responsabilità dell’ amministratore individuando alcune fattispecie di revoca per giusta causa:

  1. l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare (come di legge)  l’ assemblea per la nomina e la revoca del nuovo amministratore
  2. la gestione secondo modalità che possono generare confusione tra il patrimonio dell’ amministratore e del condominio stesso
  3. la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario intestato al condominio
  4. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’ assemblea
  5. aver promosso azioni giudiziarie per l riscossione delle somme dovute al condominio, e  aver omesso di curare in modo diligente l’ azione e la conseguente azione coattiva
  6. l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle  formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio
  7. l’inottemperanza ai seguenti obblighi di cui all’articolo 1130: registro  dell’ anagrafe condominiale, registri verbali assemblee, nomina e revoca amministratore, comunicazioni al condomino che ne faccia richiesta di tutti i documenti inerenti al condominio (fatture – stato dei pagamenti – etc), e delle eventuali liti in corso
  8. l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali) da farsi al momento dell’ accettazione della nomina ed a ogni rinnovo.

Come si diceva prima, è nata si la figura del super amministratore, con più responsabilità, (queste  non devono per forza coincidere con aumenti di prezzo) ma ora il condomino da parte sua ha nelle proprie mani le carte per poter migliorare la propria situazione condominiale. Un amministratore non deve essere solo colui che prende soldi per il suo incarico e non si fa vedere quando viene richiesto il suo intervento, ma deve essere una figura presente nella vita del condominio. GL-servizi si propone così ai suoi potenziali clienti, un team giovane e dinamico, partecipe, con frequenti visite, per cercare di capire le dinamiche del condominio stesso.